07/08/2014

ARERA - Delibera AEEG 421/2014/R/EEL

In data 7 Agosto 2014 l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha approvato la delibera AEEG 421/2014/R/EEL denominata Teledistacco.

teledistacco

Tale delibera richiede che tutti i produttori di energia da fonte solare fotovoltaica o eolica con impianti di POTENZA maggiore o uguale ai 100 kWp connessi o da connettere alle reti di MEDIA TENSIONE (MT)  aventi richiesta di connessione antecedente al 1° gennaio 2013 adeguino gli impianti di produzione di energia in modo da permettere al gestore di rete di disconnettere da remoto gli impianti dalla rete di distribuzione (TELEDISTACCO).

TEMPI e SCADENZE:
31/01/2016 (oppure entro la data di entrata in esercizio se successiva) – Data entro la quale è necessario eseguire l'adeguamento pena la sospensione degli incentivi da parte del GSE fino ad avvenuto adeguamento.

30/06/2015 - I produttori che entro questa data inviano all'impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni richieste ricevono un premio(*) pari a:

  • 800,00 euro per ciascun impianto con 3 o più sistemi di Protezione di interfaccia
  • 650,00 euro per ciascun impianto con 2 sistemi di Protezione di interfaccia
  • 500,00 euro per ciascun impianto con 1 sistema di Protezione di interfaccia

01/07/2015 – 31/08/2015 - I produttori che inviano la comunicazione di avvenuto di adeguamento in questo periodo ricevono un premio pari alla metà di quello sopra riportato.

31/12/2015 – Data limite per ultimo sollecito da parte dell’impresa distributrice ai singoli produttori di energia.

(*) I premi sono erogati dall'impresa distributrice entro 3 mesi dalla data di ricevimento (max. 31 ottobre 2015) della comunicazione di avvenuto adeguamento a condizione che le verifiche/sopralluogo abbiano avuto esito positivo.

COME PROCEDERE:

  1. Non appena ricevuto dal gestore di rete copia del regolamento di esercizio aggiornato provvedere ad adeguare l’impianto secondo le prescrizioni di cui al Par. 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III.
  2. A seguito dell’avvenuto adeguamento, il produttore è tenuto a darne comunicazione all’impresa distributrice, a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da professionista iscritto all’albo professionale secondo competenze che ne attesti la conformità a quanto richiesto.
  3. Entro 2 mesi dalla data di ricezione della comunicazione verranno effettuate prove da remoto per il corretto funzionamento del teledistacco da parte delle imprese distributrici. Qualora l’esito delle prove fosse negativo per 3 volte ne seguirà un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificarne le cause.

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