Il 26/2/2022 è entrato in vigore il DL N.13/22 (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche' sull'elettricita' prodotta da impianti da fonti rinnovabili) che all’art. 8 ha abrogato l’art.16 del DL Sostegni TER (Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili).
Nello stesso Decreto Legge la norma riguardante gli interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili è stata riproposta nell’art. 5 quasi identica con due principali differenze:
1) Sono state ridefinite le categorie di impianti a cui la norma si applica:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010
La definizione di cui al punto a) è rimasta inalterata, mentre è cambiata la definizione di cui al punto b) che esclude l’applicazione del DL per gli impianti non incentivati, salvo per quelli installati prima del 1 gennaio 2010.
La differenza è sostanziale in quanto nel DL Sostegni ter erano stati inclusi nell’applicazione della norma anche gli impianti non incentivati.
2) Sono state definiti i prezzi di riferimento per il calcolo del conguaglio in una tabella allegata suddivisi per zona:
TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato
CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
SUD |
58 |
57 |
58 |
61 |
75 |
56 |