14/07/2022

ARERA -

Lo scorso 21 giugno 2022 è stata pubblicata la Delibera ARERA nr. 266/2022/R/ee che ha come finalità l'attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Per meglio comprendere i dettagli delle varie disposizioni, proponiamo un approfondimento tratto dal recente webinar di Italia Solare su questo argomento.

 

Extra profitti: normativa di riferimento

  • decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito: decreto-legge 4/22).
  • decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22).
  • documento per la consultazione 29 marzo 2022, 133/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 133/2022/R/eel) e le osservazioni pervenute.
  • deliberazione 21 giugno 2022 266/2022/R/EEL attuazione dell’articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

Art 15-bis del decreto 4/22 – Art 3 e All I-bis

Dal 1 febbraio 2022 sino al 31 dicembre 2022, i ricavi derivanti dalla vendita di energia per alcuni impianti a fonte rinnovabile non possono superare i valori di seguito (prezzo di riferimento):

  • 58 euro MWh al Nord
  • 58 euro MWh al centro nord
  • 57 euro MWh al centro sud
  • 56 euro MWh in zona sud
  • 61 euro MWh in Sardegna
  • 75 euro MWh in Sicilia.

 

Come si calcola il tetto?

L’energia continua ad essere venduta ai traders o al GSE con il meccanismo di ritiro dedicato o di scambio sul posto.

  • Se i contratti sono a prezzo zonale o in ritiro dedicato, i ricavi della vendita in eccesso rispetto al tetto dovranno essere restituiti.
  • Se i contratti stipulati con i trader sono a prezzo diverso dal prezzo zonale, il calcolo delle restituzioni sarà fatto diversamente a seconda che si tratti di contratti stipulati prima o dopo il 27 gennaio 2022.

Per contratti stipulati prima del 27 Gennaio 2022, il produttore sarà tenuto a restituire la differenza fra quanto incassato dal trader e il tetto.

Per contratti stipulati dopo il 27 gennaio 2022 il produttore, a prescindere dal prezzo stipulato con il trader, sarà tenuto a restituire la differenza fra il prezzo zonale e i prezzi massimi.

 

Il prelievo: a chi si applica?

L’art. 2 stabilisce che il prelievo si applica a:

  • impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW in Conto Energia che ricevono un incentivo fisso in aggiunta al valore dell’energia (primo Conto Energia, secondo Conto Energia, terzo Conto Energia, quarto Conto Energia ad eccezione degli impianti «feed in tariff»);
  • impianti fotovoltaici, eolici, geotermici e idroelettrici con potenza superiore a 20 kW entrati in esercizio prima del 01/01/2010 non incentivati. 

Lo stesso art. 2 disciplina che il prelievo non si applica a:

  • impianti fotovoltaici che non hanno incentivi post 1/1/2010;
  • impianti che rientrano nel FER1 incentivati con gli attuali meccanismi incentivanti del DM 4 Luglio 2019;
  • gli impianti incentivati secondo il quinto Conto Energia e quella parte degli impianti in quarto Conto Energia ai quali si applica un meccanismo incentivante sostanzialmente analogo a quello del quinto Conto Energia.

 

Energia oggetto di esclusione, ai sensi della norma Extra-Profitti

1.) La quota di energia relativa a contratti non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia, il cui prezzo medio sia risultato non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento zonale indicato nel Decreto.

2.) La quota di energia relativa agli impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto: è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 e sarà calcolata dal GSE in fase di riconoscimento del conguaglio annuale per lo Scambio sul Posto.

3.) La quota di energia relativa a impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009: la quota di esclusione è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022. La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell’energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria. 

4.) La quota di energia ceduta a titolo gratuito alle Regioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell’articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione).

5.) La quota di energia ceduta alle cooperative storiche o a cooperative esistenti equiparate a quelle storiche, calcolata dalla cooperativa e trasmessa al GSE con le modalità definite da quest’ultimo.
La quota di energia ceduta e precedentemente prelevata dalla rete, relativa a eventuali sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), qualora il produttore disponga dei dati necessari per la sua determinazione, espressa mensilmente come rapporto tra l’energia ceduta derivante da precedenti prelievi e l’energia ceduta per il corrispondente periodo.

6.) La quota di energia relativa a impianti oggetto di rifacimento entrati in esercizio, a seguito del rifacimento, prima dell’1 gennaio 2010 o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell’1 gennaio 2010: è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022. La quantità incentivata deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell’energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione in quanto la suddetta unità di produzione sarà esclusa dal perimetro di applicazione della norma. 

 

Procedura di identificazione

Terna, sulla base dei Dati GAUDÌ ed eventuali informazioni richieste ai gestori, comunica al GSE l’elenco degli impianti soggetti al prelievo fornendo le informazioni minime necessarie:

  • POD (“point of delivery” – punto di consegna)
  • Data entrata in esercizio – esclusivamente per gli impianti rientranti all’interno dell’art.2, comma 1, lettera b sono considerate le sezioni entrate in esercizio prima del 1° gennaio 2010 ai sensi della definizione di cui alla medesima Delibera
  • Potenza dell’impianto come definita dalla Delibera – sono considerati esclusivamente gli impianti che al 27 gennaio 2022 hanno una potenza complessiva maggiore di 20 kW
  • Estremi del produttore

 

Modalità di invio delle dichiarazioni

Per accedere al servizio, l’utente dovrà inserire le proprie credenziali dell’Area Clienti GSE o utilizzare la propria utenza SPID.

Una volta effettuato l’accesso, dovrà scegliere l’Operatore in perimetro e selezionare “EP – Extra Profitti” dal menù “SERVIZI”.

Cliccando il tasto “accedi” del box Invia e gestisci le dichiarazioni”, l’Utente verrà indirizzato al portale dedicato “Extra Profitti” da dove potrà avviare l’iter di compilazione e procedere all’invio delle DSAN.

Cliccando su Invia nuova dichiarazione” sarà possibile selezionare l’impianto di interesse per il quale si vuole inviare la DSAN, dichiarare l’eventuale presenza di contratti stipulati e di quote di esclusione.

 

Tempistiche di invio della dichiarazione

Il Produttore, ai sensi dell’articolo 3.1 della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL, potrà inviare la DSAN entro il 10 agosto 2022. Ai fini del suddetto invio, il GSE ha reso disponibile ai Produttori interessati un portale dedicato raggiungibile accedendo tramite l’Area Clienti GSE e selezionando “EP – Extra Profitti” dal menù “SERVIZI”. Per tutta la durata di tale periodo il produttore potrà modificare una DSAN in bozza oppure annullare una DSAN già inviata per poterne inviare una nuova con dati rettificati.

Scaduto il termine di cui sopra, il Produttore non potrà più modificare o rettificare i dati inseriti nella DSAN. Laddove il Produttore non abbia alcuna DSAN in stato “inviata” alla data del 10 agosto, si assume che non siano presenti contratti di fornitura e/o altri contratti ammissibili secondo quanto disposto dall’articolo 3.6 della Delibera ARERA 266/2022/R/EEL e, conseguentemente, l’impianto si intenderà incluso integralmente nel meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del Decreto.

 

Dichiarazione del Produttore

La dichiarazione del produttore (art. 3) deve definire per energia elettrica prodotta e immessa per ciascun impianto è ceduta nell’ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022.

In caso negativo non ci sono ulteriori specifiche da dare. In caso positivo occorre indicare:
1.) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati all’andamento dei prezzo spot dell’energia elettrica;
2.) i volumi contrattualmente previsti;
3.) descrizione dettagliata della struttura contrattuale e la formula di calcolo del prezzo medio dell’energia elettrica. In presenza di più contratti, di più tecnologie e variabili, il prezzo deve essere determinato in modo omogeneo al prezzo di riferimento:

  • il prezzo va ponderato per le quantità orarie;
  • può includere altre componenti (profilazione, capacità di trasporto, etc.) che però devono essere adeguatamente giustificate;
  • non include gli sbilanciamenti, servizi ausiliari e altre voci non omogenee;
  • il risultato ottenuto dalla formula, qualora il prezzo medio sia definibile ex ante, comparato con il 10% di tolleranza. In caso non sia definibile, GSE effettua stime in acconto;
  • eventuale obbligo di cessione gratuita alle regioni identificate;
  • impegno a rendere disponibili al GSE i contratti;
  • in caso di accumuli, l’eventuale scelta di esclusione della parte di energia elettrica immessa imputabile all’energia elettrica prelevata dalla rete per gli accumuli che poi hanno generato l’energia elettrica immessa.

 

Definizione della quantità oggetto di regolazione

Il GSE, per ciascun impianto, identifica (art. 4) la quantità oraria di energia elettrica immessa oggetto di regolazione. TERNA deve fornire i dati su base oraria. Tale quantità è definita come il totale dell’energia elettrica immessa decurtando i seguenti valori:

  • misura di energia elettrica riferita a contratti stipulati prima del 27 gennaio 2022. La misura può essere l’intera energia elettrica ceduta oppure il rapporto tra i volumi contrattuali e l’immessa. In questo caso se i contratti: hanno prezzo non legato al prezzo spot e comunque non maggiore del prezzo di riferimento, la quantità di energia elettrica immessa come sopra calcolata va tolta dal calcolo; nel caso contrario, l’energia elettrica immessa rimane nel calcolo ma gli si applica un differenziale economico calcolato ad hoc;
  • nel caso di impianti in SSP la quota di esclusione è l’energia scambiata;
  • in caso di rifacimenti/potenziamenti ante 2010 con contatore apposito si decurta la produzione altrimenti si calcola una proporzione;
  • in caso potenziamenti post 2010 con contatore apposito si decurta la produzione altrimenti si calcola una proporzione;
  • nel caso di pompaggi, tipicamente idroelettrici, si può escludere la parte di energia elettrica derivante da precedenti prelievi;
  • nel caso di cessione gratuita alle Regioni si può escludere la percentuale ceduta gratuitamente.

 

Quantificazione e regolazione delle partite economiche

Secondo l’art. 5, il GSE, per ciascun impianto e per ciascuna ora, calcola il prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa maggiorata del fattore di perdita e la differenza tra i prezzi di cui al comma 3 del 15bis, avendo riguardo ai seguenti punti.

In presenza di contratti di fornitura, i produttori al termine del 2022 trasmettono a conguaglio, secondo le modalità definite dal GSE, il prezzo medio di cessione come risultante dalla formula dichiarata, unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione. L’attestazione va rilasciata anche nel caso in cui il prezzo medio fosse stato già disponibile alla dichiarazione iniziale.

In presenza di contratti di fornitura non esentati dalla normativa, l’energia immessa viene moltiplicata per la differenza tra prezzo di riferimento e prezzo medio del contratto di fornitura, l’eccedenza con la formula standard. 

La regolazione delle partite economiche effettuata dal GSE:

  • Ad ottobre viene conguagliato il periodo febbraio agosto. Successivamente la regolazione avviene mensilmente (novembre regola settembre).
  • maggio 2023 viene effettuato l’eventuale conguaglio dal GSE.
  • Per gli impianti in RID che non applicano i Prezzi Minimi Garantiti (PMG), il GSE a partire dalle competenze di agosto eroga direttamente il netto.
  • Per gli impianti in RID che applicano Prezzi Minimi Garantiti (PMG), il calcolo sarà fatto a conguaglio alla fine del 2022.
  • Per gli impianti in SSP il calcolo sarà fatto a fine 2022.
  • Eventuali impianti rientranti nel 15bis e nel capacity market / impianti essenziali 2022, devono darne comunicazione ad ARERA per effettuare specifiche valutazioni.
  • Il GSE può operare compensazioni con altre partite economiche (tariffe).

 

richiedi una consulenza su Extra-Profitti. Delibera 266/2022: attuazione all'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022

I nostri esperti sono a tua disposizione.

Richiedi una consulenza professionale senza impegno. La tua richiesta sarà valutata dai nostri consulenti e verrai ricontattato al più presto per fissare un appuntamento.

Energy Intelligence Platform - Diagnosi Energetica

Quanto costa lo spreco di energia?
Estrai valore dal flusso informativo energetico: soluzione disponibile in Cloud a supporto dell'utilizzo intelligente dell'energia.


Audit Energetico - diagnosi energetiche

La diagnosi energetica o audit energetico è una valutazione sistematica, documentata e periodica dell'efficienza dell'organizzazione del sistema di gestione del risparmio energetico.


Manutenzione impianto fotovoltaico

Energy Intelligence si propone come il miglior garante del sistema di manutenzione impianti fotovoltaici, potendo gestire direttamente l'intero processo manutentivo.


Prosumer

Da Consumer a Prosumer: il consumatore diventa protagonista nella gestione dei flussi energetici