Lo scorso 21 giugno 2022 è stata pubblicata la Delibera ARERA nr. 266/2022/R/ee che ha come finalità l'attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Per meglio comprendere i dettagli delle varie disposizioni, proponiamo un approfondimento tratto dal recente webinar di Italia Solare su questo argomento.
Dal 1 febbraio 2022 sino al 31 dicembre 2022, i ricavi derivanti dalla vendita di energia per alcuni impianti a fonte rinnovabile non possono superare i valori di seguito (prezzo di riferimento):
L’energia continua ad essere venduta ai traders o al GSE con il meccanismo di ritiro dedicato o di scambio sul posto.
Per contratti stipulati prima del 27 Gennaio 2022, il produttore sarà tenuto a restituire la differenza fra quanto incassato dal trader e il tetto.
Per contratti stipulati dopo il 27 gennaio 2022 il produttore, a prescindere dal prezzo stipulato con il trader, sarà tenuto a restituire la differenza fra il prezzo zonale e i prezzi massimi.
L’art. 2 stabilisce che il prelievo si applica a:
Lo stesso art. 2 disciplina che il prelievo non si applica a:
1.) La quota di energia relativa a contratti non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia, il cui prezzo medio sia risultato non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento zonale indicato nel Decreto.
2.) La quota di energia relativa agli impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto: è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 e sarà calcolata dal GSE in fase di riconoscimento del conguaglio annuale per lo Scambio sul Posto.
3.) La quota di energia relativa a impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009: la quota di esclusione è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022. La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell’energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria.
4.) La quota di energia ceduta a titolo gratuito alle Regioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell’articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione).
5.) La quota di energia ceduta alle cooperative storiche o a cooperative esistenti equiparate a quelle storiche, calcolata dalla cooperativa e trasmessa al GSE con le modalità definite da quest’ultimo.
La quota di energia ceduta e precedentemente prelevata dalla rete, relativa a eventuali sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), qualora il produttore disponga dei dati necessari per la sua determinazione, espressa mensilmente come rapporto tra l’energia ceduta derivante da precedenti prelievi e l’energia ceduta per il corrispondente periodo.
6.) La quota di energia relativa a impianti oggetto di rifacimento entrati in esercizio, a seguito del rifacimento, prima dell’1 gennaio 2010 o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell’1 gennaio 2010: è unica per tutto il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022. La quantità incentivata deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell’energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione in quanto la suddetta unità di produzione sarà esclusa dal perimetro di applicazione della norma.
Terna, sulla base dei Dati GAUDÌ ed eventuali informazioni richieste ai gestori, comunica al GSE l’elenco degli impianti soggetti al prelievo fornendo le informazioni minime necessarie:
Per accedere al servizio, l’utente dovrà inserire le proprie credenziali dell’Area Clienti GSE o utilizzare la propria utenza SPID.
Una volta effettuato l’accesso, dovrà scegliere l’Operatore in perimetro e selezionare “EP – Extra Profitti” dal menù “SERVIZI”.
Cliccando il tasto “accedi” del box “Invia e gestisci le dichiarazioni”, l’Utente verrà indirizzato al portale dedicato “Extra Profitti” da dove potrà avviare l’iter di compilazione e procedere all’invio delle DSAN.
Cliccando su “Invia nuova dichiarazione” sarà possibile selezionare l’impianto di interesse per il quale si vuole inviare la DSAN, dichiarare l’eventuale presenza di contratti stipulati e di quote di esclusione.
Il Produttore, ai sensi dell’articolo 3.1 della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL, potrà inviare la DSAN entro il 10 agosto 2022. Ai fini del suddetto invio, il GSE ha reso disponibile ai Produttori interessati un portale dedicato raggiungibile accedendo tramite l’Area Clienti GSE e selezionando “EP – Extra Profitti” dal menù “SERVIZI”. Per tutta la durata di tale periodo il produttore potrà modificare una DSAN in bozza oppure annullare una DSAN già inviata per poterne inviare una nuova con dati rettificati.
Scaduto il termine di cui sopra, il Produttore non potrà più modificare o rettificare i dati inseriti nella DSAN. Laddove il Produttore non abbia alcuna DSAN in stato “inviata” alla data del 10 agosto, si assume che non siano presenti contratti di fornitura e/o altri contratti ammissibili secondo quanto disposto dall’articolo 3.6 della Delibera ARERA 266/2022/R/EEL e, conseguentemente, l’impianto si intenderà incluso integralmente nel meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del Decreto.
La dichiarazione del produttore (art. 3) deve definire per energia elettrica prodotta e immessa per ciascun impianto è ceduta nell’ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022.
In caso negativo non ci sono ulteriori specifiche da dare. In caso positivo occorre indicare:
1.) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati all’andamento dei prezzo spot dell’energia elettrica;
2.) i volumi contrattualmente previsti;
3.) descrizione dettagliata della struttura contrattuale e la formula di calcolo del prezzo medio dell’energia elettrica. In presenza di più contratti, di più tecnologie e variabili, il prezzo deve essere determinato in modo omogeneo al prezzo di riferimento:
Il GSE, per ciascun impianto, identifica (art. 4) la quantità oraria di energia elettrica immessa oggetto di regolazione. TERNA deve fornire i dati su base oraria. Tale quantità è definita come il totale dell’energia elettrica immessa decurtando i seguenti valori:
Secondo l’art. 5, il GSE, per ciascun impianto e per ciascuna ora, calcola il prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa maggiorata del fattore di perdita e la differenza tra i prezzi di cui al comma 3 del 15bis, avendo riguardo ai seguenti punti.
In presenza di contratti di fornitura, i produttori al termine del 2022 trasmettono a conguaglio, secondo le modalità definite dal GSE, il prezzo medio di cessione come risultante dalla formula dichiarata, unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione. L’attestazione va rilasciata anche nel caso in cui il prezzo medio fosse stato già disponibile alla dichiarazione iniziale.
In presenza di contratti di fornitura non esentati dalla normativa, l’energia immessa viene moltiplicata per la differenza tra prezzo di riferimento e prezzo medio del contratto di fornitura, l’eccedenza con la formula standard.