Regolazione del servizio di misura dell’energia prodotta dagli impianti di generazione connessi in BT ed MT.
La Delibera modifica sostanzialmente le responsabilità delle attività costituenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta attribuendo in maniera univoca l’incarico al Gestore di Rete a cui gli impianti di produzione sono connessi.
A partire dal 1 gennaio 2016, tutti i misuratori di energia prodotta dovranno essere abilitati alla telelettura da parte del gestore di rete.
Nello specifico per gli impianti connessi in MT e AT con potenza nominale superiore ai 20 kWp qualora il misuratore di energia elettrica prodotta non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore di rete medesimo sarà compito del PRODUTTORE apportare le modifiche richieste pena la sospensione degli incentivi, come riportato all’articolo 5.5 dell’Allegato A della Delibera 595/14, fino all'avvenuto adeguamento.
La delibera distingue inoltre le responsabilità relative all'installazione e manutenzione dei misuratori come sintetizzato nella tabella seguente:
TIPO DI CONNESSIONE / |
BT | MT/AT |
GESTORE DI RETE |
Diversi da quelli sotto |
Impianti con Potenza nominale NON SUPERIORE ai 20 kW |
PRODUTTORE | Impianti con Potenza nominale superiore ai 20 kW ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 Agosto 2012 | Impianti con Potenza nominale SUPERIORE ai 20 kW |
TABELLA: Responsabilità relative all'installazione e manutenzione dei misuratori