07/01/2025

Normativa nazionale -

Rif. decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre) in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il testo unico per le rinnovabili è in vigore dal 30/12/2024.

 

La riforma rientra fra le semplificazioni indicate da RepowerEu. 

L’articolo 6 semplifica a 3 (tre) le procedure amministrative per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da (Fer) Fonti Energetiche Rinnovabili :

  • Attività Libera (Allegato A del DL)
  • PAS - procedura abilitativa semplificata  (Allegato B del DL)
  • AU - autorizzazione unica. (Allegato C del DL)

L’articolo 14 del Testo unico Fer specifica che il nuovo regime non si applica ai procedimenti autorizzativi in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto. Il Dl specifica inoltre che si considerano “in corso” i procedimenti per i quali sono già state compiute verifiche circa la completezza della documentazione allegata all’istanza, e non la data in cui questa viene presentata.

 

IMPIANTI A TETTO:

ATTIVITA’ LIBERA:

  • P<12 MWp: Integrati alla copertura aventi stessa inclinazione del tetto
  • P<12 MWp: Fuori dai Centri storici ed al servizio dell’edificio (autoconsumo)

PAS:

  • In caso di completa rimozione di amianto
  • In presenza di cabine da collocare su sede stradale o nella fascia di rispetto stradale (Richiesto anche PDC Comunale)
  • Quando si devono acquisire consensi di carattere ambientale o idrogeologico o di pubblica sicurezza (es.: aereoporti)
  • Quando il tetto si trova in aree naturali protette, o su beni culturali oppure in aree rete natura 2000

In generale si richiede PAS ogniqualvolta siano presenti vincoli dell’art. 20 comma 4 della L. 241/1990 (vincolo interessante il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità es. aeroporti) oppure vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali) oppure aree protette come definite dalla L. 394/1991 o siti di Rete Natura 2000;

AU:

  • P>=12MWp   Nota: se superiori a 15MWp allora è richiesto anche Verifica/screening regionale e/o statale.

 

IMPIANTI A TERRA:

ATTIVITA’ LIBERA:

  • P<5MWp                                in area Industriale, Cava, Discarica
  • P<5MWp                                Agrivoltaico
  • Revamping                           Se non supero il 50% dell’altezza delle strutture attuali, non occupo nuove aree, non ho altri tipi di Vincoli.

PAS:

  • P <= 10MWp                          in aree idonee a terra
  • 5MWp<=P<15MWp                 in area Industriale, Cava, Discarica,
  • P>= 5MWp                             Agrivoltaico

 

VERIFICA AMBIENTALE REGIONALE

  • P< 12MWp                              Agrivoltaico
  • 12MWp<=P<25MWp              in aree idonee a terra
  • 15MWp<=P<30MWp              in area Industriale, Cava, Discarica,

VERIFICA AMBIENTALE STATALE

  • P> 25MWp                             in aree idonee a terra
  • P> 30MWp                             in area Industriale, Cava, Discarica,

 

FOCUS RISPETTO ALL’ATTUALE SITUAZIONE

In ottica semplificata possiamo quindi riportare che rispetto all’attuale situazione:

PAESAGGISTICA

Rimangono NON soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica.

  • Impianti integrati alle coperture
  • Impianti Non visibili
  • Impianti in autoconsumo

Attenzione rimangono vincolati all’autorizzazione gli impianti costruiti su aree interessate da Specifico Vincolo di interesse pubblico Paesaggistico.

 

ATTIVITA’ LIBERA

  • Anche se in Edilizia Libera si richiede comunque prima dell’inizio dei lavori l’invio del Modello unico semplificato
  • l’ambito di applicazione dell’attività libera subisce alcune limitazioni meglio indicate nell’articolo 7 comma 2, ai sensi del quale si applica la Procedura Abilitativa Semplificata (e non più l’attività libera). Le principali modifiche risultano qualora sull’area di progetto compaiano alcune delle seguenti condizioni:

o   rimozione amianto
o   realizzazione di cabine su sede stradale o nella fascia di rispetto stradale
o   impianti a tetto non integrati (es. con utilizzo di zavorre su tetti piani)
o   rientro in paesaggistica, (es.: all’interno dei centri storici)
o   vincoli per aree particolari (vicinanza aeroporti, vincoli idrogeologici, ecc.)
o   interferenze con opere pubbliche (attraversamento strade, canali, ecc…)

 

LINK AL DECRETO 25 novembre 2024, n. 190:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/12/24G00205/SG

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