18/09/2021

Normativa nazionale -

In questa sezione, Energy Intelligence propone un inquadramento generale sulla tematica dello smaltimento dei moduli fotovoltaici. La sezione fornisce inoltre alcune delucidazioni sull’opzione introdotta dal D.lgs. 118/2020 in merito alla possibilità per il Soggetto Responsabile di aderire ad un Consorzio accreditato dal Ministero della Transizione energetica per il deposito della garanzia finanziaria alternativa alle trattenute applicate da GSE negli ultimi 10 anni di incentivazione a garanzia del futuro smaltimento degli impianti.

Quando si parla di energia rinnovabile è importante verificare anche se le fasi relative al ciclo di vita del prodotto risultano essere sostenibili. Nel particolare, considerato che i moduli sono composti principalmente di vetro e alluminio, la fase di smaltimento del pannello fotovoltaico risulta essere piuttosto virtuosa arrivando ad un riciclo del 95%, a patto che vengano gestiti dalle strutture abilitate a tale gestione.

I pannelli, una volta concluso il loro ciclo di vita, diventano rifiuti e rientrano nella categoria RAEE, ossia Rifiuti di Apparecchi Elettrici ed Elettronici, nel raggruppamento n°4 (R4). Per garantire la rimessa in circolazione delle materie prime preziose che compongo il modulo fotovoltaico è opportuno seguire le logiche di smaltimento introdotte dalla normativa e dai regolamenti GSE per gli impianti incentivati in conto energia.

 

Le modalità di smaltimento ed i relativi costi dipendono dalle caratteristiche dell’impianto stesso:

  • Potenza nominale
  • Data dell’installazione
  • Incentivi statali 

La potenza nominale dell’impianto determina invece la categoria di appartenenza e, indirettamente, la modalità di smaltimento.

  • POTENZA < 10kW - impianto domestico.
  • POTENZA >= 10kW - impianto professionale, anche se intestato a una persona fisica.

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOMESTICO

Nel caso di un impianto domestico, lo smaltimento deve essere effettuato dal proprietario presso il Centro di Raccolta dei RAEE di riferimento, rintracciabile tramite il sito ufficiale del Centro di Coordinamento.

Lo smaltimento è gratuito per proprietario perché il costo è carico del produttore della componente.

 

IMPIANTO PROFESSIONALE

In questo caso la normativa sui RAEE del 2014, che integra la Direttiva Europea del 2012, impone che il proprietario del rifiuto RAEE fotovoltaico debba garantire il conferimento presso apposito impianto di trattamento iscritto al Centro di Coordinamento RAEE, tramite un soggetto autorizzato.

La normativa citata inoltre introduce due diverse modalità di smaltimento a seconda della data di installazione dell’impianto fotovoltaico di tipo professionale.

 

  • Impianti installati prima del 12 aprile 2014:

Il costo dello smaltimento ricade sul proprietario. Esiste però, come per tutti i RAEE di altra natura, l’opportunità di avvalersi del ritiro “Uno Contro Uno”: questo significa che, se decidete di acquistare un nuovo impianto, sarà il produttore del nuovo a doversi occupare dello smaltimento del vecchio.

  • Impianti fotovoltaici installati dopo il 12 aprile 2014:

Il costo dello smaltimento è a carico del produttore, quindi per il proprietario non ci sarà alcuna spesa.

 

FOCUS IMPIANTI IN CONTO ENERGIA

Se l’impianto fotovoltaico gode di un incentivo statale (Conto Energia), allora oltre alle normative sopra citate nella gestione dello smaltimento entra in gioco anche il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), che ha concesso l’incentivo.

Come primo elemento occorre sapere che l’ente GSE, durante gli ultimi 10 anni di diritto all’incentivo, applica una trattenuta alla quota di incentivazione erogata, a copertura della corretta gestione dei rifiuti di tali pannelli. Tale trattenuta potrà essere richiesta dal Soggetto Responsabile dell’impianto a patto di dimostriate di aver smaltito correttamente l’impianto.

In tale caso la quota verrà restituita in un’unica soluzione una volta dimostrato il completo smaltimento. Per questo motivo, lo smaltimento va comunicato al GSE, con il modulo di “dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia” anche in caso di sostituzione di un singolo modulo. Con questa modalità il gestore potrà avere una distinta aggiornata dei pannelli già smaltiti nel tempo e quali invece risultano rimanenti.

 

In particolare anche per la tipologia di conto energia ci sono alcune eccezioni infatti la trattenuta è applicata per impianti che rientrano in :

  • I, II, III Conto Energia (periodo 2005-2010);
  • IV Conto Energia, per impianti fotovoltaici e sistemi fotovoltaici architettonicamente integrati (BiPV), installati fino al 06.2012, e tutti gli impianti a concentrazione;
  • V Conto Energia, solo per impianti fotovoltaici installati fino al 30.06.2012, tutti i sistemi BiPV e gli impianti a concentrazione;

 

Gli impianti che non rientrano in quest’elenco, ovvero:

  • IV Conto Energia, impianti entrati in funzione dal 1°luglio 2012, esclusi gli impianti a concentrazione;
  • V Conto Energia, impianti entrati in funzione dal 1°luglio 2012, esclusi gli impianti a concentrazione e gli impianti BiPV.

vengono regolamentati dal Disciplinare Tecnico del GSE del dicembre del 2012. In questi casi è prevista una convenzione tra i produttori e i consorzi addetti, per la gestione del RAEE fotovoltaico, che attribuisca al produttore la responsabilità del corretto smaltimento. Per questo motivo non è prevista alcuna trattenuta sugli incentivi.

 

L’importo della trattenuta è pari a 12€/pannello per gli impianti domestici e 10€/pannello per gli impianti professionali e viene applicata in modalità differenti per impianti professionali e domestici:

  • pannello domestico (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell’anno, a favore del Soggetto Responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione;
  • pannello professionale (installato in impianti con potenza ≥ 10 kW): il GSE trattiene la quota, a partire dall’undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del Soggetto Responsabile secondo un algoritmo decrescente.

 

RICHIESTA ESONERO DALLA TRATTENUTA GSE

Ora per gli impianti antecedenti al 2014, esiste una Opzione speciale che può essere esercitata dal Soggetto Responsabile. Tale Opzione permette al Soggetto Responsabile, di richiedere al GSE l’esonero dal versamento principalmente in 2 casi:

  1. SOSTITUZIONE TOTALE DEI MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI (REVAMPING COMPLETO) con evidenza del corretto smaltimento e/o avvenuto ritiro in garanzia degli stessi dall’azienda produttrice dei componenti.
  2. ISCRIZIONE ONEROSA DELLA GARANZIA FINANZIARIA PRESSO UNO DEI SISTEMI COLLETTIVI RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA – Opzione introdotta dal D.lgs. 118/2020

Secondo questa opzione i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, possono decidere se prestare la garanzia finanziaria - per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento - tramite il processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE, o, in alternativa, mediante l’adesione a un Sistema Collettivo, identificato nell’elenco qualificato dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 49/2014

Tale opzione può essere esercitata entro una data di scadenza che dipende dalla data di connessione dell’impianto ed è riportata in tabella: 

Smaltimento fotovoltaico EI2

Immagine3

Tab. sopra - Tempistiche per l'invio della documentazione di adesione a un Sistema Collettivo per impianti di tipologia domestica.

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