Offriamo ai nostri clienti, imprese e industrie, il supporto necessario al corretto adempimento delle pratiche burocratiche

Il Centro Assistenza Fotovoltaico ENERGY INTELLIGENCE offre ai propri clienti, imprese e industrie, il supporto necessario al corretto adempimento delle pratiche burocratiche e un servizio di aggiornamento relativo agli adeguamenti tecnici/normativi. Di seguito sono riepilogati i principali adempimenti per tali settori.

Diagnosi Energetiche D.Lgs. 102/14 – 5 dicembre

Secondo il D.Lgs. 102/14 art. 8, comma 3, le Grandi Imprese e le Imprese Energivore iscritte negli elenchi istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), sono obbligate all'esecuzione di una diagnosi energetica condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. La scadenza per effettuare la diagnosi dipende dall'anno di iscrizione agli elenchi CSEA (vedi Normativa nazionale - D.Lg. 102/2014)

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico conforme.

Dichiarazione dei risparmi – 31 marzo

Secondo il D.Lgs. 102/14 art. 7 comma 8, i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto devono essere comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento del 60% dei risparmi energetici al 31 dicembre 2020 (20 Mtep), obiettivo di cui a presente articolo.

Si evince quindi l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente; i soggetti interessati sono quelli obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.

I suddetti soggetti devono effettuare la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs. 102/2014 solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica. La rendicontazione di ciascun intervento va effettuata su base annuale.

I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto a interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

La scadenza per l’invio dei risparmi di energia è fissata al 31 marzo di ogni anno.

Sistema di monitoraggio

Le Grandi Imprese e le Imprese Energivore che risultano essere soggette, per la prima volta, all'obbligo di Diagnosi Energetica entro la data 05/12/n devono possedere un sistema di monitoraggio che risulti attivo dal 01/01/n+3. 

I soggetti cosiddetti "obbligati" dovranno attivarsi per tempo nel definire quali siano le migliorie del sistema di misura da integrare con quanto già presente in azienda, in maniera tale da trovarsi pronti ad un anno completo di monitoraggio e avere dati sufficientemente validi alla redazione della Diagnosi. 

Una volta definito l'insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato. In tale modo si intende che nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali devono esserci contatori dedicati, ovvero non tanto un sistema di monitoraggio completo ad esse dedicate, ma una "strategia di monitoraggio" che, attraverso un'opportuna copertura di sistemi di strumentazione, di controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi.

La scadenza per implementare il sistema di monitoraggio dipende dall'anno di iscrizione agli elenchi CSEA (vedi Linee guida ENEA-Maggio 2016)

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