Le ultime settimane hanno visto una intensa produzione di novità normative e regolamentari riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta di novità molto interessanti che riguardano diversi aspetti, dalla semplificazione normativa alla introduzione di nuove configurazioni di autoconsumo. La maggior parte delle novità risponde a un obiettivo generale di incremento della velocità di installazione di nuovi impianti, assolutamente necessaria per il raggiungimento dei traguardi di decarbonizzazione definiti in sede europea per il 2030 e 2050.
L’accelerazione fa seguito anche alla recente acquisizione che le fonti rinnovabili, oltre a ridurre in maniera sostanziale le emissioni inquinanti, portano ad acquisire una indipendenza energetica, essenziale per garantire continuità della produzione e stabilità dei prezzi.
Il nuovo quadro normativo deriva dalla somma di una serie di provvedimenti, anche incrociati tra loro, tra cui in primis:
Tali norme contengono le maggiori novità in due direzioni principali: semplificazioni autorizzative e ampliamento delle configurazioni di autoconsumo:
A) Le semplificazioni autorizzative erano molto attese per velocizzare gli iter autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Valgono per tutti i tipi di impianto: dagli impianti a tetto con vocazione di autoconsumo ai grandi impianti a terra.
B) Le nuove configurazioni di autoconsumo introducono molti nuovi gradi di libertà che possono essere adatte a diverse situazioni. Tutte hanno lo scopo di incentivare modelli di autoconsumo che portano ad una minore interazione con la rete elettrica riducendo i problemi di bilanciamento e incrementando l’autosufficienza energetica.
Le norme sono orientate principalmente a superare la complessità legata ai diversi comportamenti delle Regioni identificando procedimenti autorizzativi standard. Centrale, all’interno di questi provvedimenti, è la definizione allargata di aree idonee.
Su tutto il territorio nazionale all’interno delle aree idonee si applicheranno solo quattro titoli autorizzativi:
1) Comunicazione semplificata in edilizia libera per impianti Fv e termici su tetti in aree industriali come semplice manutenzione ordinaria, estesa anche ai lavori per l’allacciamento;
2) DILA (Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata), se l’impianto ha potenza fino a 1 MW e le aree sono nella disponibilità del proponente;
3) PAS (Procedura abilitativa semplificata), se l’impianto ha potenza da 1 MW a 10 MW;
4) AU (Autorizzazione Unica), se l’impianto ha potenza superiore a 10 MW.
Per ognuno di questi è prevista la predisposizione di modulistica standard.
Molto interessanti sono inoltre due definizioni di aree idonee ex lege (cioè fin da ora sempre utilizzabili):
1) Le aree dove sono presenti impianti fotovoltaici già autorizzati e in esercizio che si desidera sottoporre a rifacimenti parziali o totali (Revamping) o a potenziamento (Repowering).
In questo caso non solo l’area già esistente è già considerata idonea, ma esiste anche la possibilità di ampliamento su area agricola circostante, purché racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dall’area occupata dall’impianto o comunque da un’area a destinazione industriale.
L’intendimento di questa definizione è la creazione di una cosiddetta Solar Belt ovvero una cintura adiacente alle aree già occupate da insediamenti industriali o da impianti fotovoltaici a terra già esistenti, utilizzabile per ampliamenti di impianti esistenti.
2) Per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, i siti
Molte configurazioni di autoconsumo sono incentrate sul concetto di Comunità Energetica (vedi) e di Energia Condivisa, definita come l’energia contemporaneamente prodotta e consumata in ciascun intervallo orario dai membri di una Comunità, nell’ambito della distribuzione di rete sottesa alla stessa zona di mercato (Nord, CentroNord, Centrosud, Sud, Sardegna, Sicilia): una definizione molto ampia.
Va tenuto presente che però la normativa prevede un incentivo sulla quantità di Energia Condivisa solo se la stessa è:
Oltre a quanto previsto per le Comunità Energetiche sono state rese possibili altre configurazioni di autoconsumo in proprio. Infatti, è possibile ora collegare un impianto di produzione ad uno di consumo anche se distanti tra di loro risparmiando in tutti i casi il costo per la materia energia.
Per tutte queste nuove configurazioni, si attendono disposizioni di ARERA in merito all’applicazione degli Oneri di Sistema ed altre attuazioni operative.
A fronte dei nuovi meccanismi di autoconsumo, dei nuovi sistemi incentivanti introdotti e della graduale riduzione dei prezzi dei sistemi di accumulo l’art. 9 del del D.lgs 199/21 ha previsto l’abolizione del meccanismo di “Scambio Sul Posto”.
Come noto si tratta di un incentivo che, semplificando, assimila ad energia autoconsumata in loco anche quella immessa in rete, fino al limite massimo del totale annuo di energia prelevata.
L’abolizione di questo importante meccanismo si applicherà per gli impianti nuovi trascorsi 90 giorni dalla entrata in vigore dei decreti attuativi relativi allo stesso Decreto legislativo, quindi presumibilmente a far data dal 1/10/2022.
Con l’introduzione dell’Art. 16-bis del DL n.17 del 2022, Il GSE può offrire un servizio di ritiro e acquisto dell'energia prodotta da impianti rinnovabili attraverso l'esecuzione di PPA a lungo termine la cui durata minima è di 3 anni.
Per la definitiva chiarificazione del quadro normativo occorre attendere l’emissione di alcune norme, già previste in d.Lgs.199/2021:
La delibera ARERA 540/2021/R/eel prevede la realizzazione di un vero e proprio scambio dati in tempo reale all’interno del sistema di generazione elettrica da rinnovabili. Questo per consentire a TSO (in Italia è Terna) una gestione ottimale ed efficiente della Rete nazionale, mantenendo in equilibrio domanda e produzione di energia.
Per fare questo Il CEI, con le varianti V1 e V2 della norma 0-16, introduce il Controllore Centrale di Impianto (CCI), un sistema che, installato al Punto Di Consegna, permette ai DSO (in Italia E-Distribuzione ed altri) di monitorare ed eventualmente regolare l’impianto di produzione, rendendolo partecipe al bilanciamento della rete.
L’obbligo di installazione della nuova apparecchiatura riguarda tutti gli impianti fotovoltaici di Potenza > 1 MWac e decorre dal 1/12/2022 per gli impianti di nuova installazione.
Gli impianti entrati in esercizio prima di tale data hanno l’obbligo di adeguamento entro il 31/1/2024.
Allo scopo di accelerare questa transizione ARERA ha previsto un contributo economico a copertura del costo di installazione decrescente nel tempo:
Non ci sono al momento modifiche al decreto e quindi è in vigore il provvedimento di taglio degli extraprofitti per l’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Nel caso di interventi di Revamping e Repowering di impianti incentivati, la quota di energia prodotta dalla sezione ottenuta con il potenziamento dell’impianto, non essendo incentivata, non è sottoposta alla decurtazione prevista dal decreto.