16/06/2022

Normativa nazionale -

Le ultime settimane hanno visto una intensa produzione di novità normative e regolamentari riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di novità molto interessanti che riguardano diversi aspetti, dalla semplificazione normativa alla introduzione di nuove configurazioni di autoconsumo. La maggior parte delle novità  risponde a un obiettivo generale di incremento della velocità di installazione di nuovi impianti, assolutamente necessaria per il raggiungimento dei traguardi di decarbonizzazione definiti in sede europea per il 2030 e 2050.

L’accelerazione fa seguito anche alla recente acquisizione che le fonti rinnovabili, oltre a ridurre in maniera sostanziale le emissioni inquinanti, portano ad acquisire una indipendenza energetica, essenziale per garantire continuità della produzione e stabilità dei prezzi.

 

Il nuovo quadro normativo deriva dalla somma di una serie di provvedimenti, anche incrociati tra loro, tra cui in primis:

  • Legge 108/21 di conversione del decreto semplificazioni bis
  • Legge di conversione del d.l. energia n. 17/2022
  • Decreto legislativo 199/21 (direttiva RED II)

Tali norme contengono le maggiori novità in due direzioni principali: semplificazioni autorizzative e ampliamento delle configurazioni di autoconsumo:

A) Le semplificazioni autorizzative erano molto attese per velocizzare gli iter autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Valgono per tutti i tipi di impianto: dagli impianti a tetto con vocazione di autoconsumo ai grandi impianti a terra.

B) Le nuove configurazioni di autoconsumo introducono molti nuovi gradi di libertà che possono essere adatte a diverse situazioni. Tutte hanno lo scopo di incentivare modelli di autoconsumo che portano ad una minore interazione con la rete elettrica riducendo i problemi di bilanciamento e incrementando l’autosufficienza energetica.

 

Semplificazioni autorizzative

Le norme sono orientate principalmente a superare la complessità legata ai diversi comportamenti delle Regioni identificando procedimenti autorizzativi standard. Centrale, all’interno di questi provvedimenti, è la definizione allargata di aree idonee.

Su tutto il territorio nazionale all’interno delle aree idonee si applicheranno solo quattro titoli autorizzativi:

1) Comunicazione semplificata in edilizia libera per impianti Fv e termici su tetti in aree industriali come semplice manutenzione ordinaria, estesa anche ai lavori per l’allacciamento;
2) DILA (Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata), se l’impianto ha potenza fino a 1 MW e le aree sono nella disponibilità del proponente;
3) PAS (Procedura abilitativa semplificata), se l’impianto ha potenza da 1 MW a 10 MW;
4) AU (Autorizzazione Unica), se l’impianto ha potenza superiore a 10 MW.

Per ognuno di questi è prevista la predisposizione di modulistica standard.

 

Molto interessanti sono inoltre due definizioni di aree idonee ex lege (cioè fin da ora sempre utilizzabili):

1) Le aree dove sono presenti impianti fotovoltaici già autorizzati e in esercizio che si desidera sottoporre a rifacimenti parziali o totali (Revamping) o a potenziamento (Repowering).

In questo caso non solo l’area già esistente è già considerata idonea, ma esiste anche la possibilità di ampliamento su area agricola circostante, purché racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dall’area occupata dall’impianto o comunque da un’area a destinazione industriale.

L’intendimento di questa definizione è la creazione di una cosiddetta Solar Belt ovvero una cintura adiacente alle aree già occupate da insediamenti industriali o da impianti fotovoltaici a terra già esistenti, utilizzabile per ampliamenti di impianti esistenti.


2) Per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, i siti

  • privi di vincoli relativi a beni culturali (parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • se classificati agricoli, che siano racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  • interni agli impianti industriali e agli stabilimenti e, se classificati agricoli, che siano racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

 

Ampliamento dei sistemi di autoconsumo

Molte configurazioni di autoconsumo sono incentrate sul concetto di Comunità Energetica (vedi) e di Energia Condivisa, definita come l’energia contemporaneamente prodotta e consumata in ciascun intervallo orario dai membri di una Comunità, nell’ambito della distribuzione di rete sottesa alla stessa zona di mercato (Nord, CentroNord, Centrosud, Sud, Sardegna, Sicilia): una definizione molto ampia.

Va tenuto presente che però la normativa prevede un incentivo sulla quantità di Energia Condivisa solo se la stessa è:

  • prodotta da impianti a fonte rinnovabile e di potenza inferiore a 1 MW
  • condivisa da impianti e utenze connesse sotto la stessa cabina primaria (CP)

 

Autoconsumo altrove

Oltre a quanto previsto per le Comunità Energetiche sono state rese possibili altre configurazioni di autoconsumo in proprio. Infatti, è possibile ora collegare un impianto di produzione ad uno di consumo anche se distanti tra di loro risparmiando in tutti i casi il costo per la materia energia.

  • Gli impianti possono essere direttamente interconnessi con una linea “privata” (senza obbligo di connessione di terzi) purché di lunghezza inferiore ai 10 km. L’impianto di produzione può anche essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo. La cessione dell’energia può essere effettuata con un contratto libero. Se produttore e consumatore coincidono l’accisa non si applica.
  • L’autoconsumo può essere realizzato anche senza la connessione diretta, ma utilizzando la rete di distribuzione per condividere l’energia (come per le Comunità Energetiche). In questo caso l’autoconsumo è virtuale e quindi dal punto di vista economico si configura attraverso un conguaglio tra l’energia che l’impianto di produzione immette in rete e quella che il consumatore preleva dalla rete. Gli impianti possono essere a qualunque distanza purché all’interno della stessa zona di mercato. L’accisa in questo caso viene applicata.
  • Se i due impianti sono entrambi connessi alla stessa Cabina Primaria l’energia condivisa godrà, come per le comunità energetiche, di uno specifico incentivo.

Per tutte queste nuove configurazioni, si attendono disposizioni di ARERA in merito all’applicazione degli Oneri di Sistema ed altre attuazioni operative.

 

Abolizione dello scambio sul posto

A fronte dei nuovi meccanismi di autoconsumo, dei nuovi sistemi incentivanti introdotti e della graduale riduzione dei prezzi dei sistemi di accumulo l’art. 9 del del D.lgs 199/21 ha previsto l’abolizione del meccanismo di “Scambio Sul Posto”.

Come noto si tratta di un incentivo che, semplificando, assimila ad energia autoconsumata in loco anche quella immessa in rete, fino al limite massimo del totale annuo di energia prelevata.

L’abolizione di questo importante meccanismo si applicherà per gli impianti nuovi trascorsi 90 giorni dalla entrata in vigore dei decreti attuativi relativi allo stesso Decreto legislativo, quindi presumibilmente a far data dal 1/10/2022.

  

PPA GSE

Con l’introduzione dell’Art. 16-bis del DL n.17 del 2022, Il GSE può offrire un servizio di ritiro e acquisto dell'energia prodotta da impianti rinnovabili attraverso l'esecuzione di PPA a lungo termine la cui durata minima è di 3 anni.

 

Ulteriori norme attese

Per la definitiva chiarificazione del quadro normativo occorre attendere l’emissione di alcune norme, già previste in d.Lgs.199/2021:

  • I decreti attuativi relativi alle Comunità Energetiche, alla definizione delle Aree Idonee e dell’ Agri-Fotovoltaico (entro giugno 2022)
  • I nuovi decreti FER che dovranno definire le modalità operative delle aste e dei registri e che conterranno diverse semplificazioni (es possibilità di iscriversi al momento di entrata in esercizio per gli impianti di potenza inferiore a 1 M)
  • I Bandi di Progetto previsti dalla missione 2 del PNRR (attesi entro luglio)
  • La Revisione del PNIEC – Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – che deve adeguarsi ai nuovi target degli obiettivi europei FIT for 55

 

PROMEMORIA

Controllore di impianto

La delibera ARERA 540/2021/R/eel prevede la realizzazione di un vero e proprio scambio dati in tempo reale all’interno del sistema di generazione elettrica da rinnovabili. Questo per consentire a TSO (in Italia è Terna) una gestione ottimale ed efficiente della Rete nazionale, mantenendo in equilibrio domanda e produzione di energia.

Per fare questo Il CEI, con le varianti V1 e V2 della norma 0-16, introduce il Controllore Centrale di Impianto (CCI), un sistema che, installato al Punto Di Consegna, permette ai DSO (in Italia E-Distribuzione ed altri) di monitorare ed eventualmente regolare l’impianto di produzione, rendendolo partecipe al bilanciamento della rete.

L’obbligo di installazione della nuova apparecchiatura riguarda tutti gli impianti fotovoltaici di Potenza > 1 MWac e decorre dal 1/12/2022 per gli impianti di nuova installazione.

Gli impianti entrati in esercizio prima di tale data hanno l’obbligo di adeguamento entro il 31/1/2024.

Allo scopo di accelerare questa transizione ARERA ha previsto un contributo economico a copertura del costo di installazione decrescente nel tempo:

  • 10.000 € per adeguamenti effettuati entro il 31/3/2023
  • 7.500 € per adeguamenti effettuati entro il 30/6/2023
  • 5.000 € per adeguamenti effettuati entro il 30/9/2023
  • 2.500 € per adeguamenti effettuati entro il 31/1/2024

 

Decreto sostegni ter

Non ci sono al momento modifiche al decreto e quindi è in vigore il provvedimento di taglio degli extraprofitti per l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Nel caso di interventi di Revamping e Repowering di impianti incentivati, la quota di energia prodotta dalla sezione ottenuta con il potenziamento dell’impianto, non essendo incentivata, non è sottoposta alla decurtazione prevista dal decreto.

 

 

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