Rivalutazione catastale fotovoltaico – Imbullonati: esclusi da Imu e Tasi i pannelli fotovoltaici e gli aerogeneratori
L'Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 1° febbraio 2016 ha confermato l'esclusione dei pannelli fotovoltaici dalla stima catastale del bene immobile, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
Entro il 15/06/2016 è necessario eseguire la rivalutazione catastale ovvero la variazione catastale al fine di usufruire già per l'anno 2016 delle agevolazioni fiscali conseguenti. La Variazione è una specifica tipologia di comunicazione non connessa alla realizzazione di interventi edilizi su edifici già inseriti in catasto ma bensì alla sola rideterminazione della rendita.
Riportiamo estratto di interesse dalla Circolare 2/E del 1° febbraio 2016:
“Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
A titolo esemplificativo, un impianto di condizionamento, laddove potenziato in relazione a uno specifico processo produttivo, viene computato nella stima catastale entro i limiti di valore di un impianto di condizionamento ordinario, senza tener conto del maggior valore non apprezzabile dall'utilizzatore medio. Restano, pertanto, inclusi nella stima catastale i pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente….”