Spalma incentivi ovvero legge n.116 dell'11 agosto 2014, entrata in vigore il 21/08/2014, di fatto converte in legge con modifiche il d.l. n.9 del 24 giugno 2014 contenente, all'Art.26.
Nella versione finale l'Art.26 contiene 2 modifiche sostanziali in merito alle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti:
MODIFICA 1: MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI
Per tutti gli impianti fotovoltaici a partire da Luglio 2014 (2° semestre 2014) il GSE eroga gli incentivi con rate mensili costanti. Le rate sono calcolate sul 90% della producibilità media annua stimata per ogni impianto nell’anno solare di produzione. Il conguaglio sull’effettiva produzione rilevata avviene entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Le modalità operative sono definite nel documento pubblicato dal GSE intitolato "ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI".
Tale documento indica che la producibilità media annua di ciascun impianto sia stimata sulla base del numero totale di ore di produzione dell’impianto riferite all’anno precedente, qualora siano disponibili le misure valide relative a tutti i mesi dell’anno precedente, oppure del numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in cui è localizzato l’impianto, qualora non siano disponibili le misure valide riferite a tutti i mesi dell’anno precedente.
Per quanto riguarda i pagamenti prevede che:
I pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza:
I pagamenti in acconto sono eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza, ovvero secondo lo schema consultabile a questo LINK.
MODIFICA 2: RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
Per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW incentivati in Conto Energia è stato effettuato un taglio delle tariffe incentivanti secondo TRE possibili opzioni, a scelta del Soggetto Responsabile: